(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Vista   la   legge   regionale 2  febbraio  2005,  n.  1,  recante
«Disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (Legge  finanziaria
2005)»  e  successive  modifiche ed integrazioni ed in particolare il
comma  95  dell'art.  4  il  quale,  al  fine di tutelare la funzione
sociale,  educativa  e  di  integrazione della famiglia che la scuola
materna garantisce, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere
a Comuni e loro consorzi, nonche' a enti, associazioni, istituzioni e
cooperative, contributi ventennali, fino al 100 per cento della spesa
ritenuta  ammissibile,  a  sollievo  degli oneri, in linea capitale e
interessi,   relativi   a   mutui  che  gli  enti  stipulano  per  la
realizzazione  di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento
di edifici da destinare a scuole materne;
   Richiamato il proprio decreto 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. con il
quale  e'  stato  emanato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione
di  lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da
destinare  a  scuole  materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1,
art. 4, commi 95, 96 e 97)»;
   Vista   la   legge   regionale 18  luglio  2005,  n.  15,  recante
«Assestamento  del  bilancio  2005 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2005-2007  ai  sensi  dell'art.  18 della legge regionale n. 16
aprile   1999,   n.   7»   il   cui   art.   4,  comma  26  autorizza
l'Amministrazione   regionale,  al  fine  di  tutelare  la  succitata
funzione  che  la  scuola  materna garantisce, a concedere a Comuni e
loro   consorzi,   nonche'   a   enti,  associazioni,  istituzioni  e
cooperative,  contributi  in  conto  capitale per la realizzazione di
lavori  di  nuova  costruzione,  recupero o ampliamento di edifici da
destinare a scuole materne;
   Atteso  che il comma 27 del citato art. 4 della legge regionale n.
15/2005  stabilisce che i criteri e le modalita' per la concessione e
l'erogazione  di  detti contributi in conto capitale sono stabili dal
regolamento  previsto dall'art. 4, comma 96, della legge regionale n.
1/2005;
   Vista   la   legge  regionale 21  luglio  2006,  n.  12,  titolata
«Assestamento  del  bilancio  2006 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999,  n.  7»  ed  in  particolare  il  comma  35  dell'art.  4  che,
nell'apportare  modifica  al comma 35 dell'art. 4 della summenzionata
legge  regionale  n. 1/2005, ha soppresso il riferimento ai mutui che
gli   enti   stipulano  per  la  realizzazione  di  lavori  di  nuova
costruzione,  recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole
materne  ed  ha  previsto  l'utilizzo dei contributi anche a sollievo
degli  oneri,  in  linea  capitale e interessi, relativi a mutui o ad
altre  forme  di  ricorso  al  mercato  finanziario cui i beneficiari
ricorrono per la realizzazione dei lavori;
   Tenuto  conto  di tali modifiche cui e' stato improntato l'operato
sostanziale  del  Servizio  disciplina tecnica edilizia e strutture a
supporto   residenza  della  Direzione  centrale  ambiente  e  lavori
pubblici, gia' consolidato in materia;
   Atteso  che  il  comma  2  dell'art. 4 del regolamento emanato con
proprio  decreto n. 0230/2005 richiama, quali interventi ammissibili,
quelli della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali
in  materia  di pianificazione territoriale ed urbanistica), abrogata
dalla    legge    regionale 23   febbraio   2007,   n.   5   (Riforma
dell'urbanistica   e   disciplina   dell'attivita'   edilizia  e  del
paesaggio);
   Considerato  che la successione normativa avvenuta nel tempo rende
necessario l'aggiornamento del testo regolamentare in parola;
   Ritenuto   pertanto  di  procedere  all'aggiornamento  del  citato
regolamento,  emanato  con  proprio  decreto n. 0230/2005, sulla base
della  normativa  che  si  e'  susseguita nel tempo e di una migliore
precisazione del calcolo dell'annualita' in presenza di finanziamento
della  spesa  sia con prestito della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
sia  con mutuo di altro Istituto di credito ovvero con altre forme di
ricorso al mercato finanziario;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 21 luglio 2008, n.
1418,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Regolamento  recante
«Modifiche   al  regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la
concessione  e  l'erogazione  dei  contributi per la realizzazione di
lavori  di  nuova  costruzione,  recupero o ampliamento di edifici da
destinare  a  scuole  materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1,
art.  4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della
Regione 13  luglio  2005,  n.  0230/Pres.»,  nel  testo  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia regionale;
                              Decreta:

   1.  E'  emanato  il  Regolamento recante «Modifiche al regolamento
recante  criteri  e  modalita'  per la concessione e l'erogazione dei
contributi  per  la  realizzazione  di  lavori  di nuova costruzione,
recupero  o  ampliamento  di  edifici  da  destinare a scuole materne
(legge  regionale  2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97),
emanato  con  decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n.
0230/Pres.»,  nel  testo  allegato  al  presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3. Il  presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
                                TONDO